Scadenze fiscali Giugno 2017. Il mese di giugno è caratterizzato dalla scadenze relative al versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione fiscale e dal primo acconto dell’IMU e TASI, le imposte che colpiscono gli immobili.
Rispetto allo scorso anno è stato modificato il calendario delle scadenze per i versamenti di IRPEF, addizionali, IRES e IRAP, che slittano dal 16 giugno al 30 giugno. Sarà sempre possibile tuttavia posticipare il versamento al 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40% (stiamo parlando di € 40 ogni € 1.000 di imposta versata). Sarà sempre possibile, inoltre, versare le imposte rateizzandole mensilmente fino al mese di novembre.
Vediamo ora nel dettaglio il calendario delle scadenze fiscali del mese di giugno 2017.
VENERDÌ 16 GIUGNO 2017 | Scadenze fiscali Giugno 2017 |
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SALDO IVA MENSILE | Liquidazione ed eventuale versamento dell’IVA a debito relativa al mese di maggio 2017 per i contribuenti mensili |
RITENUTE E CONTRIBUTI | Liquidazione ed eventuale versamento dell’IVA a debito relativa al primo trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali. |
SALDO IVA TRIMESTRALE | Versamento della prima rata dei contributi fissi INPS per gli iscritti alla gestione previdenziale artigiani e commercianti. |
RITENUTE E CONTRIBUTI | Versamento delle ritenute d’acconto IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e provvigioni ad agenti e rappresentanti pagati nel mese precedente
Versamento delle addizionali regionali e comunali sui redditi da lavoro dipendente e assimilati pagati nel mese precedente. Versamento dei contributi INPS e ENPALS mensili da parte dei datori di lavoro in relazione alle retribuzioni maturare nel mese precedente. Versamento del contributo INPS – Gestione Separata da parte del committente sui compensi pagati a marzo a co.co.co, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, oppure a incaricati alla vendita a domicilio lavoratori autonomi occasionali che abbiano superato il compenso annuo di € 5.000,00. |
PRIMO ACCONTO IMU E TASI | Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori dell’immobile, della prima o unica rata dell’imposta TASI e IMU dovuta per il 2017, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell’anno precedente.
Ricordiamo che il tributo IMU è l’Imposta municipale propria, mentre la TASI è l’imposta a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. Entrambe sono a carico del possessore di immobili, ad esclusione dell’abitazione principale diversa da A/1, A/8 e A/9. |
RITENUTE E CONTRIBUTI | Versamento delle ritenute d’acconto IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e provvigioni ad agenti e rappresentanti pagati nel mese precedente
Versamento delle addizionali regionali e comunali sui redditi da lavoro dipendente e assimilati pagati nel mese precedente. Versamento dei contributi INPS e ENPALS mensili da parte dei datori di lavoro in relazione alle retribuzioni maturare nel mese precedente. Versamento del contributo INPS – Gestione Separata da parte del committente sui compensi pagati a marzo a co.co.co, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, oppure a incaricati alla vendita a domicilio lavoratori autonomi occasionali che abbiano superato il compenso annuo di € 5.000,00. |
IMPOSTA SOSTITUTIVA ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI 2016 | Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, delle imposte sostitutive dell’Irpef/Ires e dell’Irap, dovute per:
avvenute entro il 30/9/2016, da parte delle società di persone e di capitali. |
IMPOSTA SOSTITUIVA ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE 2016 | Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, delle imposte sostitutive dell’Irpef e dell’Irap dovute per l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale posseduto al 31/10/2015 effettuata da parte dell’imprenditore individuale entro il 31/05/2016. |
LUNEDÌ 26 GIUGNO 2017 | Scadenze fiscali Giugno 2017 |
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INTRASTAT MENSILI | Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni ed agli acquisti di beni e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente.
L’adempimento ha cadenza mensile, per i contribuenti, iscritti al VIES, che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti, per un ammontare superiore a 50mila euro. |
VENERDÌ 30 GIUGNO 2017 | Scadenze fiscali Giugno 2017 |
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VERSAMENTO DELLE IMPOSTE A SALDO 2016 E PRIMO ACCONTO 2017: IRES IRAP, SALDO IVA 2016 | SOGGETTI IRES (società di capitali)
Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per Ires e/o Irap a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno in corso, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Iva relativa all’anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2017. Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, i versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%. Si rammenta che per effetto della conversione del DL 193/2016, a decorrere da quest’anno, è stato disposto il differimento, dal 16 al 30 del mese di giugno (ovvero 30 luglio, con maggiorazione di 0,4%), dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi e Irap; per i soggetti Ires, i versamenti vanno effettuati entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (con possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%). Permane la possibilità di differire il versamento del saldo Iva (in scadenza il 16 marzo) entro il termine di versamento delle imposte dirette (ora 30 giugno), maggiorando l’importo degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo. Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e per i soggetti non titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche specificando gli appropriati codici tributo e cioè:
e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”. |
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE A SALDO 2016 E PRIMO ACCONTO 2017: IRPEF E ADDIZIONALI, IRAP, SALDO IVA 2016 | SOGGETTI IRPEF (persone fisiche e società di persone)
Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per Irpef e/o Irap a titolo di saldo per l’anno precedente e di primo acconto per l’anno in corso, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Iva relativa all’anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2017. Si segnala che per effetto della conversione del DL 193/2016, a decorrere da quest’anno, è stato disposto il differimento, dal 16 al 30 del mese di giugno (ovvero 30 luglio, con maggiorazione di 0,4%), dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi e Irap; per i soggetti Ires, i versamenti vanno effettuati entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (con possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%). Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e per i soggetti non titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche specificando gli appropriati codici tributo e cioè:
e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”. |