Abbiamo già cercato di analizzare ciò che è l’e-commerce nel diritto, quali vantaggi ha e a quali obblighi informativi deve sottostare. Con questo articolo analizziamo le tipologie die commerce con 2 tipologie di classificazione e guardiamo a quello che è il contratto online, conclusione e diritto di recesso.
Tipologie di e-commerce in ambito giuridico
Si dematerializza sempre più la relazione commerciale, nella pratica infatti è importante distinguere tra due forme di commercio elettronico a seconda che la dematerializzazione riguardi alcune fasi oppure in altri casi tutte le fasi del processo, per effetto del quale il bene viene trasferito dall’impresa al consumatore.
In alcuni casi il commercio si definisce indiretto, quando riguarda la cessione di beni materiali visionabili da un catalogo online. Ad esempio: Amazon permette di visionare un catalogo online e di completare l’ordine all’interno del marketplace. La parte non dematerializzata del processo di acquisto di Amazon è la spedizione diretta a mezzo dei canali tradizionali, a cui si può aggiungere il pagamento quando si effettua fisicamente alla consegna.
L’e-commerce diretto, invece, consiste nella cessione di beni immateriali ed i servizi informatici attraverso la rete internet, la cui natura rende la prestazione automatizzata, corredata dall’intervento umano, ma in misura minima, che in assenza di tecnologia non si potrebbe assolutamente garantire. Un esempio è l’acquisto del pacchetto office di Microsoft o di un qualsiasi software o programma che non implicano contatto fisico tra venditore e acquirente.
Un altro modo per classificare l’e-commerce
Le tipologie di commercio elettronico vengono classificate a seconda dei soggetti che partecipano al processo di vendita:
- business to consumer (B2C), è il più comune dove la vendita è destinata al consumatore finale. Attraverso questo sistema di vendita, gli operatori del commercio elettronico (business o imprese) offrono servizi e prodotti via Internet al consumatore finale (consumatori).
- business to business (B2B), è lo scambio tra aziende. Ha lo scopo di incrementare le transazioni e gli affari tra aziende.
- consumer to consumer (C2C), è la compravendita attuata tra consumatori. Un esempio attuale è Vinted
- consumer to business (C2B), questa è una tipologia più rara, ma esistente. I consumatori offrono un determinato prezzo per un determinato bene/servizio e saranno poi le aziende a poter accettare o meno l’offerta, il tutto attraverso appositi siti intermediari
Fonti del diritto per il contratto online
Come fonte utilizziamo il Codice Civile, il quale deve essere sempre esaminato in materia tenendo conto delle norme contenute nel codice del consumo. In particolar modo, in quegli articoli che attengono il ‘contratto a distanza’ e i ‘contratti negoziati fuori dai locali commerciali’.
In sostanza le offerte disponibili sulle piattaforme di e-commerce sono delle vere e proprie offerte al pubblico e si definisce come tale perché trattasi di proposte indirizzate ad un numero di persone indistinto e indefinito di potenziali acquirenti.
Art.1336 C.c. in base al quale l’offerta al pubblico è una proposta contrattuale se e quando contiene tutti gli elementi essenziali del contratto. Ovvero indicazione e individuazione esatta del prodotto o servizio offerto, prezzo e relative condizioni contrattuali.
Quindi quando noi andiamo in un sito dove vediamo un’offerta di prodotti e siamo intenzionati a manifestare la volontà di acquistare un determinato bene o servizio allora andiamo a partecipare ad un atto che è stato predisposto da qualcun altro che prende il nome di proposta contrattuale.
Quest’ultima risulta sempre essere vincolante per le piattaforme indipendentemente dall’identità del soggetto che le accolga. Quindi non può essere attuata un’attività discriminatoria o di preferenza a seconda dei vari elementi e requisiti di un soggetto. L’unico limite potrebbe essere per il fatto che quel prodotto non sia più disponibile per il consumatore.
Parti del contratto di un e-commerce
Conclusione del contratto online
Il contratto si definisce concluso quando la piattaforma acquisisce conoscenza dell’avvenuta accettazione da parte del consumatore della proposta contrattuale. Con più precisione occorre guardare a quando la detta accettazione giunge sul server della piattaforma.
A quel punto il venditore/piattaforma deve informare, senza ritardo, il consumatore dell’avvenuta ricezione dell’ordine, inviando un riepilogo generale delle condizioni applicabili al contratto.
La ratio di tale principio è dettata per riequilibrare l’asimmetria informativa tra impresa e consumatore. Si intende pertanto offrire al contraente debole, i consumatori, un’ulteriore possibilità per poter leggere le informazioni e poter esercitare il diritto di recesso.
Il diritto di recesso
Il consumatore che vuole recedere da un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, senza specificarne il motivo e sostenendo solo i costi per rispedire il bene al professionista, lo deve fare entro 14 giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi e dal momento della acquisizione fisica del possesso dei beni.
Per comunicare al professionista la decisione di esercitare il diritto di recesso, il consumatore può fare due cose. O utilizza il modulo tipo di recesso che gli era stato consegnato oppure presenta una qualsiasi altra dichiarazione esplicita. L’onere della prova incombe sul consumatore, meglio evitare dunque una comunicazione telefonica.
E attenzione all’articolo 59 del codice del consumo, il diritto di recesso è escluso per alcune tipologie di contratto.
Termine prorogato per l’esercizio del recesso
Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il termine per esercitare il diritto di recesso scade 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale. Se il professionista fornisce queste informazioni entro 12 mesi dalla conclusione del contratto, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.
Per saperne di più sul diritto
Nelle prossime settimane verranno pubblicati contenuti sul diritto alla privacy e sul diritto alla concorrenza. Questi contenuti hanno la finalità di sensibilizzare su temi vicini alle aziende ma non troppo trattati.
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