L’e-commerce a norma di legge ha degli obblighi informativi e dei vantaggi se rispettati.
Oggi, le imprese di ogni settore possono raggiungere il mercato con i propri prodotti e servizi utilizzando punti vendita fisici avendo un contatto diretto con i consumatori, oppure possono sviluppare un’ecommerce. Uno dei trend del 2021 registrati nel report di Shopify “The future of ecommerce” è proprio l’aumento degli acquisti online. Le aziende si devono adoperare ad aprire il proprio ecommerce e dominare il trend, ma per farlo è bene conoscere a livello normativo che cos’è, quali sono i vantaggi e gli obblighi.
Che cos’è l’e-commerce in ambito giuridico
Può sembrare scontato, ma meglio ripercorrere, a livello giuridico, cosa viene considerato come commercio elettronico. A livello europeo vige la Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/ce recepita dal D.Lgs. n. 70/2003.
Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce le linee guida e l’obiettivo che tutti i paesi dell’UE devono realizzare. È compito poi dei singoli paesi definire attraverso le norme nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti.
Affinché possa configurarsi la presenza di un’e-commerce occorre la presenza contemporanea dei seguenti requisiti:
- occorre che vi sia una retribuzione, quindi l’attività deve essere effettuata per permettere di ottenere un compenso.
- La retribuzione onerosa deve essere effettuata a distanza, quindi non in presenza.
- deve essere effettuata per via elettronica, avvalendosi quindi della rete.
- Deve essere effettuata a richiesta individuale, quindi prevede l’iniziativa a livello individuale
- e deve avvenire mediante l’elaborazione e la memorizzazione di dati
Diventa necessario sottolineare la definizione corretta perché in sede di controversia se la propria attività non rispecchia tutte le caratteristiche potrebbe non vedersi applicare le norme previste per il commercio elettronico.
Quando vediamo prodotti in vendita sui social network dove per completare l’acquisto dobbiamo comunicare direttamente con il venditore, in questo caso non ci troviamo davanti ad un commercio elettronico. Perché non c’è una procedura automatica che si avvale di internet.
Vantaggi dell’e-commerce
Il commercio elettronico si differenzia dalle altre forme di commercio a distanza perché l’ambiente telematico e la rete internet consentono cose diverse:
- l’offerta di un numero potenzialmente illimitato di beni. I negozi virtuali non presentano gli stessi limiti fisici sui costi a cui vanno incontro rispetto ai negozi nella loro organizzazione e gestione.
- c’è una riduzione delle asimmetrie informative, questo anche grazie ai siti di comparazione dei prezzi nell’ambiente telematico. Nel fisico le due parti di un contratto non si trovano nella stessa posizione. Questo è dovuto al fatto che c’è un soggetto che normalmente è più forte perché ha a sua disposizione più elementi informativi della controparte.
- la rete internet consente la raccolta e l’analisi di enormi quantità di dati con cui le imprese possono offrire prodotti sempre più personalizzati, capaci di soddisfare effettivamente le preferenze dei consumatori.
Tutte le volte che facciamo accesso ad una rete internet, continuiamo a far circolare i nostri dati personali che autonomamente vengono presi ed analizzati. Noi non navighiamo nella rete a prezzo zero, forniamo i nostri dati in cambio. Pensiamo di avere una concessione a prezzo zero, ma non è così e questo non è sempre consapevole a causa di una disinformazione generale
Ecommerce e gli obblighi informativi
Per consentire al consumatore di disporre di informazioni sufficienti a prestare un consenso consapevole in sede di acquisto, il legislatore europeo ha imposto a tutte le piattaforme di commercio degli obblighi informativi oltre a quelli già previsti per specifici beni e servizi. Questo ha consentito di ridurre le asimmetrie di natura informativa e le criticità del mondo digitale.
La direttiva 2000/31/ce agli articoli 7 e 12 prevede una serie di obblighi informativi che i proprietari dell’e-commerce devono definire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile. Oltre alle informazioni generali aggiornate dell’attività come denominazione, ragione sociale, sede legale, contatti e altro, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:
- le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
- il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
- i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore;
- gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
- le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano;
- l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
Sanzioni previste per gli ecommerce non a norma
Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza delle prescrizioni indicate al paragrafo precedente conduce a delle sanzioni amministrative pecuniarie che gravano sulla piattaforma e che danno la possibilità al consumatore di essere risarcito dalla stessa. Questo in quanto non avendo fornito informazioni il venditore pone il cliente in una posizione di svantaggio. Non incide invece sulla validità del contratto che rimane tale e quale esplicando i suoi effetti tra le parti.
Il tema dell’articolo richiama l’attenzione anche dei consumatore non solo delle aziende e imprenditori. Prima di concludere un contratto tutti devono assicurarsi che il venditore sia chiaro e corretto nel rispetto della legge, e per farlo dobbiamo avere gli strumenti giusti.
Per saperne di più sull’e-commerce e gli aspetti giuridici
Sarà pubblicato a breve la continuazione di questo articolo per fornirvi ulteriori informazioni sull’e-commerce nel diritto europeo e italiano.
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