Il principio della libertà di concorrenza abbiamo visto che è tutelato da diverse tipologie di norme, in questo articolo passeremo in rassegne le norme antimonopolistiche, ovvero la legge antitrust.
La legge antitrust si applica alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, AGCM, opera con l’obiettivo di far rispettare queste leggi in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.
Le intese
Nel 1990 fu approvata la legge antitrust 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”. Dove vengono evidenziati tre fattispecie diverse di intese:
- Accordi: quando le imprese convengono tra loro di limitare il loro comportamento commerciale individuale, definendo e concordando tra di loro le linee guida della loro reciproca azione o inazione. Si raggiunge un accordo tra due o più imprese in cui le stesse impongono concordatamente come agire. In questo caso, hanno raggiunto un accordo che limita la loro piena libertà, e quindi la concorrenza sul mercato.
- Decisioni di associazioni di imprese: se una struttura riunisce al suo interno due o più imprese con lo scopo di indirizzare o influenzare la loro attività economica. Questa volontà collettiva delle imprese è però espressa attraverso un atto apparentemente unilaterale. Quindi, la decisione è manifestata da un’impresa, ma la stessa decisione non fa altro che esprimere la volontà concordata a priori dalle varie imprese. Decisione che limita la loro libertà.
- Pratiche concordate: si consumano quando le imprese sono coinvolte in uno scambio di info capaci di influenzare la loro condotta di mercato, che sarà presumibilmente utilizzato per coordinare le relative scelte commerciali. Queste limitazioni della concorrenza hanno un effetto sicuramente deteriore per l’utente finale.
Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. Al contrario, sono leciti i comportamenti paralleli delle imprese, che operano in uno scenario di interdipendenza oligopolistica.
Le intese verticali
Le intese verticali sono pienamente lecite perché non sono anti-competitive, ma a favore della concorrenza. Esse sono:
- gli accordi di ricerca e sviluppo;
- gli accordi che tendono alla condivisione tra due o più imprese di attività che operano nel settore
dell’acquisizione del know-how e magari del relativo scambio; - gli accordi di produzione e acquisto in comune, che possono portare alla riduzione del prezzo nell’acquisto della materia prima che conduce ad un minor prezzo di vendita a beneficio dell’utente
- intese che coinvolgono imprese le quali non sono in diretta concorrenza tra di loro, perché operano a diversi livelli della filiera. Esempio le intese che vengono raggiunte tra il distributore di una scarpa e il fornitore, non operano allo stesso livello e non possono assumere delle decisioni che vanno a ledere la concorrenza che normalmente sarebbe presente tra le stesse.
La differenza, quindi, non è di tipo qualitativo: entrambe, infatti, sono anti-competitive, ricadono nell’ambito applicativo della legge antitrust. La distinzione opera invece sull’onere probatorio di chi contesta la presenza effettiva dell’intesa.
L’AGCM può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori.
Abuso di posizione dominante
È vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:
- imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
- effettuare dei comportamenti discriminatori. Ovvero applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
Operazioni di concentrazione
L’operazione di concentrazione si realizza in 3 casi, quando:
- due o più imprese procedono a fusione;
- uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa acquisiscono direttamente o indirettamente il controllo dell’insieme o di parti di più imprese;
- due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune.
Invece, le operazioni aventi oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.
L’AGCM valuta se queste operazioni di concentrazione costituiscono o rafforzano una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
Tale situazione deve essere valutata tenendo conto di diverse variabili. Tra cui la possibilità di scelta dei fornitori, della possibilità delle aziende di accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, delle barriere all’entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell’andamento della domanda e dell’offerta dei prodotti o servizi in questione.
Se vuoi saperne di più sul diritto alla concorrenza
Il principio di libertà di concorrenza è tutelato dalla legge antitrust, ma anche dalle norme del Codice civile sulla concorrenza sleale e dal codice del consumo con le norme sulle pratiche commerciali scorrette.
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