Il decreto dello scorso 11 marzo ha previsto la chiusura di molte attività ed esercizi commerciali per cercare di limitare l’espandersi dell’epidemia. Di contro questa scelta ha avuto e avrà ripercussioni economiche per tutte la attività che sono state costrette a rispettare le nuove regole di chiusura e hanno visto azzerati i propri incassi.
Al fine di contrastare le conseguenze economiche di questa chiusura forzata, il Governo ha emanato il decreto Cura Italia il quale, al suo interno, contiene delle misure che cercano di limitare gli effetti disastrosi delle chiusure forzate. Sono state variate alcune scadenze fiscali, è stato previsto un bonus di 600 euro per gli autonomi, come è stata prevista la Cassa Integrazione in deroga. Una delle misure per contrastare gli effetti del fermo dell’economica è rappresentata da un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 60 % del canone di affitto del mese di marzo 2020 a favore di negozianti ed esercenti commerciali costretti alla chiusura delle attività per l’emergenza.
Chiariamo come prima cosa che non si tratta della possibilità di non pagare il canone che rimane dovuto al proprietario dell’immobile.
Chi ha diritto al bonus
Potranno usufruire del bonus sulla locazione gli immobili che rientrano nella categoria catastale C1, ovvero negozi e botteghe, per il canone del mese di marzo 2020.
Anche se sembrerebbe ovvio il presupposto per l’ottenimento del credito d’imposta è che il contratto di locazione sia corso di validità, non risolto e non scaduto e non sembrerebbe obbligatorio che la locazione debba essere in corso per tutto il mese di marzo cosi come dovrebbe essere valido il contratto cessato nel mese di marzo.
Non viene neanche richiesto che il canone di locazione sia pagato o meno, questo ci fa pensare che spetta anche a chi non è in regola con i pagamenti verso il locatore.
Il bonus non è concesso a tutti, in quanto sono esclusi gli esercenti attività di impresa che, sulla base delle disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del dpcm dell’11 marzo scorso, sono rimaste aperte in quanto considerate essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità ecc.
Il credito di imposta sui canoni di affitto può essere richiesto solo da chi è stato costretto a chiudere dopo il decreto. Ad oggi restano esclusi dalle chiusure forzate i supermercati, punti vendita di generi alimentari, insieme a farmacie edicole e tabaccherie.
L’agevolazione potrà essere utilizzata in Compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Codice tributo compensazione bonus affitti Dl Cura Italia
Il 20 marzo l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il nuovo codice tributo da usare per compensare il credito d’imposta del 60% a titolo di bonus affitti. Si tratta del codice tributo 6914 da utilizzare solo tramite modello F24 ed è utilizzabile a partire dal 25 marzo 2020
Compensazione in presenza di debiti tributari
Essendo un credito di imposta da usare in compensazione, è bene ricordare che la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e peri quali è scaduto il termine di pagamento”. Cioè se un contribuente ha debiti verso l’erario superiori a 1.500 euro già iscritti a ruolo e scaduti, non potrà utilizzare il bonus sulla locazione se non per pagare il debito verso l’erario tramite il codice RUOL.
Sospensione degli sfratti a causa del Coronavirus
Il Decreto Cura Italia contiene anche la sospensione degli sfratti sempre per venire incontro ai contribuenti in difficoltà economica si è pensato ad una norma di salvaguardia per cui nessuna famiglia italiana subirà lo sfratto. La sospensione degli sfratti esecutivi varrà fino al 30 giugno 2020.