IVA per l’e-commerce: cosa cambia? È ora possibile aderire al MOSS, Portale Telematico unico attraverso il quale trasmettere i dati relativi all’imposta sul valore aggiunto da versare. Tutte le funzionalità sono rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che indica come ufficio competente il Centro Operativo di Venezia.
Dal 23 aprile è entrata in vigore la modifica del decreto sull’applicazione del regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), relativa alla trasmissione dei dati per via telematica, modalità operativa dal 1 gennaio 2015 tramite il Portale Telematico denominato Mini One Stop Shop (MOSS).
Quali sono i fornitori di servizi coinvolti
Il documento di riferimento dell’Agenzia delle Entrate, spiega come vengano prese in considerazione due categorie di fornitori di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione (TTE) o elettronici in ottica B2C:
- Soggetti passivi residenti e/o identificati in Paesi extra Unione Europea.
- Soggetti passivi residenti e/o identificati nell’UE o aventi una stabile organizzazione in Europa.
Per i primi sarà necessario richiedere l’identificazione in Italia con apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’allegato A del provvedimento (dls. 42/2015), per i secondi l’allegato B spiegherà il tracciato per effettuare le operazioni di riferimento. A livello di scadenze per tali procedure, per i soggetti extraeuropei i dati devono essere trasmessi, tramite l’allegato C, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, a partire dall’inizio del mese stesso e contestualmente al versamento dell’imposta dovuta in base alla propria dichiarazione; secondo quanto riportato nell’allegato D per i secondi, i quali dovranno agire seguendo le stesse modalità operative.
IVA per e-commerce: dati trasmissibili attraverso il MOSS
La comunicazione relativa a tali aggiornamenti specifica anche l’individuazione dell’ufficio competente, il Centro Operativo di Venezia; che svolgerà il ruolo di assistenza e liquidazione relativa ai rapporti con i soggetti. Tali migliorie danno l’opportunità ai soggetti passivi di imposta di effettuare la trasmissione dei dati relativi da un unico portale, il MOSS. Questo vale anche per i committenti residenti in posti diversi dal proprio regime o residenza; dovendosi assolvere gli obblighi IVA in riferimento a quelli del beneficiario del servizio.
Il regime non è obbligatorio. Tuttavia, nel caso in cui il soggetto se ne volesse avvalere, è necessario che esso sia applicato indifferentemente a tutti gli Stati membri dell’UE. Qualora si trattasse di un soggetto extra europeo – senza una stabile organizzazione in uno degli Stati Membri – sarà comunque possibile registrarsi in riferimento ad uno di questi; anche lo stesso del destinatario del servizio.